(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 3 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Introduzione dell'Art. 6-bis alla legge regionale 20/2002 1. Dopo l'Art. 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi). - 1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'Art. 28, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati. 2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'Art. 28, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'Art. 6.».