(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 31 del 3 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
      Introduzione dell'Art. 6-bis alla legge regionale 20/2002
    1.  Dopo  l'Art.  6  della  legge regionale 10 giugno 2002, n. 20
(Calendario  venatorio  e  modifiche  alla legge regionale 12 gennaio
1994,  n.  3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme
per  la  protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio») e' inserito il seguente:
    «Art.  6-bis (Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai
cervidi  e  bovidi).  -  1.  Per  la caccia di selezione ai cervidi e
bovidi,  le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la
forma  di  caccia  in  via  esclusiva  di  cui  all'Art. 28, comma 3,
lettera d)  della legge regionale n. 3/1994, un apposito tesserino in
cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
    2.  I  cacciatori  che hanno optato per la forma di caccia in via
esclusiva  di  cui  all'Art.  28,  comma 3,  lettera d)  della  legge
regionale  n.  3/1994,  durante  il  prelievo selettivo utilizzano il
tesserino  di  cui  al  comma 1  e  non devono segnare la giornata di
caccia sul tesserino venatorio di cui all'Art. 6.».